Facendo seguito alle pregresse indicazioni scambiate in materia di affidamenti diretti disposti
dagli Ordini e Collegi professionali e ritenendo di fare cosa utile, rimetto-qui di seguito- una
sintesi del parere che il MIT ha rilasciato in relazione alle modalità di scelta degli operatori
economici in una procedura di affidamento diretto.
Tale parere, oltre a chiarire taluni elementi degli affidamenti, costituisce un valido benchmark
per verificare correttezza ed appropriatezza delle procedure di affidamento che potranno essere
disposte dal Vostro Ordine, oltre che una guida nella predisposizione delle delibere di
affidamento.
In particolare, con il quesito 2192/2023, veniva richiesto al Servizio Contratti pubblici del MIT un
parere relativamente alle modalità di scelta degli operatori economici in una procedura di
affidamento diretto. Il MIT nella propria risposta ha evidenziato che:
- negli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui alle lett. a) e b) dell’art. 50, co.1,
del nuovo Codice appalti (i.e. D. Leg.vo 36/2023), la scelta deve ricadere su operatori
economici in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali; - la suddetta formulazione (come anche indicato nella Relazione al nuovo Codice appalti) ha
inteso ampliare i margini valutativi della stazione appaltante rispetto alle pregresse norme
che invece richiedevano la comprova di documentate esperienza analoghe a quelle
oggetto dell’affidamento(cfr. dall’art. 1 del D.L. 76/2020); - la stazione appaltante può apprezzare attività precedenti dell’operatore economico in
ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto dell’affidamento ma comunque
idonei a garantire la buona riuscita dell’affidamento; - la stazione appaltante valuta discrezionalmente le modalità con cui devono essere
documentate le idonee esperienze pregresse dell’operatore economico; - negli affidamenti diretti la stazione appaltante ha la facoltà, e non l’obbligo, di individuare
gli operatori economici tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; - l’individuazione dell’operatore economico nell’affidamento diretto è attività discrezionale,
come si desume dalla definizione di affidamento diretto fornita dall’art. 3, co. 1, lett. d),
dell’Allegato I.1 al nuovo Codice appalti, ai sensi del quale l’affidamento diretto è
l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di
previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla
stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e
quantitativi di cui alle lett. a) e b) dell’art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 e dei
requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice.
Rosalisa Lancia
Direttore Generale Area Formazione e Consulenza
Legislazione Tecnica