L'Ordine professionale degli Ingegneri è un ente pubblico non economico posto sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia.
È una istituzione regolamentata con la Legge n. 1395/1923 che, all’art. 2, così dispone: “È istituito l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti inscritti nell'albo in ogni provincia”. Il successivo regolamento di attuazione, approvato con il R.D. 2537/1925, all’art. 1 ribadisce e specifica che: “in ogni provincia è costituito l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, avente sede nel comune capoluogo”. Originariamente riuniti in unica categoria, ingegneri ed architetti, per disposizione del R.D. 2145/1927, vengono accorpati in albi distinti.
Ciascun Ordine è gestito da un Consiglio eletto dagli iscritti ed è dotato di un apparato organizzativo in grado di svolgere diverse funzioni. La principale, da cui dipende la stessa esistenza dell'Ordine, è la tenuta, formazione revisione e pubblicazione, dell'Albo professionale, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni tenuta dell'albo professionale, cioè dell'elenco delle persone abilitate - in un dato ambito territoriale - a svolgere la professione di ingegnere. Per questa funzione, ogni Ordine provinciale stabilisce la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti a copertura delle spese organizzative e gestionali.
L'Ordine degli ingegneri può inoltre:
Il DPR 7 agosto 2012 n. 137 (riforma degli ordinamenti per le professioni regolamentate, in vigore dal 15 agosto 2012) ha integrato o definito meglio alcuni compiti degli Ordini e del Consiglio Nazionali Ingegneri, chiamato fra l'altro ad aggiornare il codice deontologico alla luce delle innovazioni normative.
Ribadito che - per garantire la qualità della prestazione professionale - ogni ingegnere è obbligato ad aggiornarsi costantemente, e che la violazione di questo obbligo costituisce un illecito disciplinare, il DPR 137 stabilisce che i corsi di formazione e aggiornamento potranno essere tenuti dagli Ordini, da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti autorizzati dal CNI.
Per portare a regime il nuovo sistema della formazione continua, il Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21 giugno 2013 ha approvato il regolamento di attuazione, dopo il parere favorevole, con modifiche, espresso dal Ministro della Giustizia con nota prot. 21/06/2013.0018393.U. Come previsto dal DPR 137, il regolamento provvede a:
Il CNI potrà stipulare con le Università convenzioni che prevedano regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi.
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